Seguici su
Cerca

Matrimonio ed Unioni Civili

Ultima modifica 30 agosto 2019

MATRIMONIO RELIGIOSO

In base alla Legge Concordataria tra Stato e Chiesa del 1929, il matrimonio religioso produce effetti civili, pertanto il Parroco e/o Ministro di Culto che ha celebrato il matrimonio provvede a trasmetterne copia all’Ufficiale dello Stato Civile che procederà alla trascrizione.
Le certificazioni di matrimonio dovranno essere richieste all’Ufficiale dello Stato Civile e non al Parroco e/o Ministro di Culto.

A CHI RIVOLGERSI:

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune procedente acquisirà d’ufficio i certificati utili, previa indicazione, da parte dei nubendi, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
Gli sposi al momento del matrimonio possono scegliere il regime della separazione o comunione dei beni, dichiarando tale volontà direttamente al Parroco e/o Ministro di Culto.

La celebrazione di un matrimonio religioso, innanzi al Parroco o un Ministro di culto, deve essere preceduta dalla Pubblicazione di matrimonio.

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno degli sposi.


MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio civile è celebrato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato).
Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, gli sposi devono aver provveduto alle pubblicazioni di matrimonio. Il giorno e l’ora di celebrazione del matrimonio sono da concordarsi preventivamente con l’ufficiale di Stato Civile. 


UNIONI CIVILI

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Dopo un primo periodo transitorio, in data 11 febbraio 2017 sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 5, 6 e  7  che dettano la disciplinano definitiva di tale istituto.

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.

L’Ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti.
Dalla formale comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da parte dell’Ufficiale dello stato civile, ed entro i successivi 180 giorni, potrà essere costituita l’unione civile.

Le coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte col cognome diverso potrà anteporlo o posporlo al proprio
Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell’unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (art. 162 c.c.).
In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.).

Luoghi di celebrazione:

Sala matrimoni di Palazzo “Pincini-Carlotti”

Sala Consigliare del Municipio

Orari di celebrazione:

  • LUNEDI’         dalle 9.00 alle 13.00
  • MARTEDI’      dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
  • MERCOLEDI’ dalle 9.00 alle 13.00
  • GIOVEDI’       dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
  • VENERDI’      dalle 9.00 alle 13.00
  • SABATO        ALLE ORE 12

Costi:

  • nella SALA CONSILIARE (n° 50 posti a sedere)
  • nella SALA MATRIMONI di VILLA CARLOTTI (n° 30 posti a sedere)

TARIFFA, da versare anticipatamente:

  • Sala Matrimoni di “Palazzo Pincini Carlotti” Entrambi i nubendi- non residenti € 400,00
  • Sala Matrimoni di “Palazzo Pincini Carlotti” Di cui un nubendo non residenti € 200,00
  • Sala Matrimoni di “Palazzo Pincini Carlotti” Entrambi i nubendi residenti gratuito
  • Sala Consiliare del Municipio Entrambi i nubendi non residenti € 300,00
  • Sala Consiliare del Municipio Di cui un nubendo non residente € 150,00
  • Sala Consiliare del Municipio entrambi i nubendi residenti  gratuito

Cittadini Stranieri

l cittadini stranieri,  residenti o   domiciliati che intendono  sposarsi in Italia, oppure  il/la  cittadino/a  straniero/a  che sposa  un/una  cittadino/a italiano/a, sono soggetti  all’obbligo delle pubblicazioni Matrimonio

Documenti da produrre:

  • documento d’identità  in corso di validità;
  •  Nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata dello Stato di appartenenza in Italia in  cui si attesti che:   (Si consiglia di contattare telefonicamente il Consolato/Ambasciata competente per conoscere i documenti che devono essere prodotti dal richiedente, per ottenere il Nulla Osta

“ Secondo le leggi …( dello Stato di cui è cittadino)  .. ( nome e cognome), nato a ……..……il…….cittadino……..residente in…….di stato civile…..( per le donne, in caso di divorzio o vedovanza, specificarne la decorrenza), figlio di… ….(nome e cognome del padre) e di………. (nome e cognome della madre), NULLA OSTA al matrimonio.

 La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in una  qualsiasi Prefettura (Verona – Via Santa Maria Antica)-

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Cipro,Francia,Germania,Gran Bretagna, Grecia,Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo,Norvegia,Olanda,Polonia, Portogallo,Repubblica Ceca, Spagna,Svezia,Svizzera Turchia.

Per il cittadino della Polonia, l’Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.

Il documento,  esente da legalizzazione,  dovrà essere tradotto. La traduzione è soggetta a legalizzazione

Il Cittadino di nazionalità  austriaca,    olandese,  portoghese, spagnola, svizzera, tedesca e turco, in luogo del Nulla Osta, deve produrre:

  •  il Certificato di Capacità matrimoniale  rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza)
  • Certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale

Il cittadino degli Stati Uniti d’America, deve produrre:

  • dichiarazione giurata, resa dall’interessato  al Console statunitense in Italia da cui risulti che secondo le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, , nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. –  ( La firma del Console deve essere legalizzata);
  • atto notorio reso da 4 testimoni di fronte ad una Autorità italiana ( in Italia: Pretura; all’estero. Console italiano)  che, su richiesta dell’interessato, dichiarano che “Secondo le leggi cui l’interessato è soggetto negli Stati Uniti, Nulla Osta al matrimonio che:-  nome e cognome, nato a.. , il…, di stato civile… (nel caso di donna divorziata o vedova,  specificare la data di decorrenza), figlio di …(paternità)  e di…(maternità),  cittadino…, residente in…, domiciliato in………, -. intende contrarre”

Il cittadino dell’Australia, deve produrre:

  • dichiarazione giurata, resa dall’interessato  al Console australiano in Italia da cui risulti che secondo le          leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.- ( La firma del Console deve essere legalizzata);
  • atto notorio reso dall’intressato/a alla presenza di  4 testimoni, formato di fronte ad una Autorità italiana ( in Italia: Ufficiale dello stato civile; all’estero: Consolato italiano) da cui risulti che:” Secondo le leggi cui l’interessato è soggetto in Australia, Nulla Osta al matrimonio che  nome e cognome, nato a.. , il…, di stato civile… (nel caso di donna divorziata o vedova,  specificare la data di decorrenza), figlio di…. (paternità) e di…(maternità) , cittadino…, residente in…, domiciliato in………, : secondo la legge cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.

N.B.  Il cittadino straniero che non conosce perfettamente  la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che  per il matrimonio,.

Cittadino straniero di passaggio 

I cittadini stranieri non residenti né domiciliati non sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni

devono comunque rendere all’ufficiale dello stato civile del Comune ove intendono sposarsi  una  dichiarazione

sull’inesistenza degli impedimenti al matrimonio  previsti dall’art.85, 86, 87 e 88 del Codice civile producendo la documentazione, sopra riportata.

(La documentazione  dovrà essere anticipata, almeno 8  giorni prima,   a mezzo fax al n° 0039 045 6208426 unitamente alla fotocopia del documento di identità degli Sposi e dei 2  testimoni che dovranno essere presenti al matrimonio)

Tale dichiarazione , deve essere resa, previo appuntamento,  entro la data fissata per il matrimonio alla presenza di un interprete, se  uno o entrambi gli sposi non conosce/ono perfettamente  la lingua italiana.

 N.B. L’interprete deve essere contattato direttamente dagli interessati e rappresenta un elemento fondamentale affinchè la celebrazione possa svolgersi regolarmente.

Per una migliore organizzazione della cerimonia, è  necessario prenotare quanto prima:

  • la data per rendere la dichiarazione di cui sopra
  • la data del  matrimonio
  • la sala di celebrazione

e.mail servizio: anagrafe@comunedigarda.it

Foto Sala Matrimoni 


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot